I Testi Unici tributari tornano all’esame del Governo prima dell’applicazione prevista dal 1.01.2027. Il Consiglio dei ministri del 13.10.2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che corregge riferimenti, elimina incongruenze e completa il trasferimento delle disposizioni vigenti nelle nuove raccolte. Per i professionisti, tuttavia, l’interesse supera la revisione dei numeri degli articoli: alcuni interventi riguardano il coordinamento temporale delle sanzioni e la corretta individuazione delle regole applicabili. Il provvedimento deve ancora completare l’iter consultivo e ottenere l’approvazione definitiva, sicché le modifiche prospettate non possono essere considerate già operative.
L’intervento si fonda sulla facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive, prevista dall’art. 1, c. 6 L. 111/2023. Sono interessati gli 8 Testi Unici dedicati a sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, registro e altri tributi indiretti, Iva, imposte sui redditi, adempimenti e accertamento. La necessità di un nuovo raccordo deriva anche dalla formazione progressiva di questi testi, approvati mentre la legislazione fiscale continuava a modificarsi. Il decreto interviene inoltre sulle disposizioni di coordinamento del D.Lgs. 141/2026 e sul D.Lgs. 148/2026, correggendo collocazione delle modifiche e richiami normativi. L’obiettivo è rendere coerente il quadro che gli operatori dovranno consultare dal prossimo anno. Il trasferimento delle norme richiede infatti di conservare il collegamento tra precetto, adempimento e conseguenza della violazione, anche quando questi elementi trovano collocazione in raccolte differenti.
Il passaggio più delicato riguarda il differimento al 1.01.2027 dell’efficacia di alcune modifiche sanzionatorie contenute nel D.Lgs. 141/2026. Lo schema mira a impedire che tali modifiche producano effetti prima delle corrispondenti disposizioni riordinate. Assume rilievo, in particolare, l’intervento sull’art. 121, c. 5 D.L. 34/2020, relativo al recupero delle detrazioni oggetto delle opzioni per sconto o cessione. La soppressione del rinvio all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 potrebbe comportare un trattamento più gravoso nel periodo compreso tra l’8.08.2026 e il 31.12.2026. La correzione proposta punta quindi a evitare questo disallineamento, che può incidere anche sulla valutazione del ravvedimento e della disciplina sanzionatoria più favorevole. La decorrenza diventa così un elemento sostanziale dell’intervento.
Un’esigenza diversa emerge nelle imposte sui redditi, dove le modifiche sui fringe benefit servono a distinguere la disciplina ordinaria dalle disposizioni limitate a determinati periodi d’imposta. Non vengono prospettate nuove soglie: viene corretta una formulazione che potrebbe attribuire stabilità a benefici temporanei. Lo schema precisa, inoltre, gli effetti della perdita di un requisito per il consolidato fiscale e coordina le disposizioni sulle liberalità ai lavoratori e sui premi di produttività.
Sul versante Iva, invece, sono previste soppressioni di norme già abrogate o riprodotte altrove. Tra queste figura l’art. 89 del nuovo Testo Unico, la cui disciplina risulta già ricollocata nel testo dedicato ad adempimenti e accertamento. L’eliminazione della duplicazione non equivale, dunque, alla cancellazione dell’istituto. La distinzione assume rilievo anche per adempimenti e accertamento, dove integrazioni e soppressioni devono assicurare la fedele riproduzione della disciplina precedente. Quando la correzione interessa i poteri degli uffici o le garanzie del contribuente, la qualificazione come intervento tecnico non esaurisce la verifica dei suoi effetti applicativi.
Il riordino interessa anche il raccordo tra autoliquidazione delle imposte indirette e relative sanzioni, che vengono concentrate nel Testo Unico dedicato alla materia punitiva. Per versamenti e riscossione si aggiornano, tra l’altro, i rinvii civilistici sulla revisione legale collegati alla sottoscrizione alternativa al visto di conformità. Questi aggiustamenti mostrano perché la consultazione del nuovo articolo debba accompagnarsi alla verifica della disposizione originaria e della sua decorrenza.
Negli studi, l’aggiornamento di formulari e procedure richiederà quindi il confronto con il testo definitivo, soprattutto quando una rettifica riguarda sanzioni, garanzie o regimi temporanei.
