Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Gennaio 2026
Testimonianza scritta nel processo tributario
Regole rigide: affinché la testimonianza scritta sia ritenuta ammissibile, occorre rispettare il procedimento e le formalità individuate dalla norma processuale tributaria e civilistica.
In via preliminare si ricorda che è onere della parte che chiede l’assunzione della prova testimoniale di precisare le ragioni della necessarietà della stessa, ossia della risposta a specifici quesiti (C.G.T. 1° grado Pistoia, sentenza n. 77/2023). In subordine a ciò, l’organo giudicante valuterà se l’apporto istruttorio della testimonianza possa essere funzionale ai fini della decisione.Così ammessa la testimonianza, seguirà la procedura ex art. 257-bis c.p.c., in quanto compatibile: in assenza di tale procedura, alcune Corti di giustizia tributaria si sono pronunciate per la non ammissione in giudizio della prova testimoniale.Ad esempio, in tema di mancato riconoscimento del regime agevolativo dei c.d. “impatriati”, la C.G.T. di 2° grado Lombardia (sentenza n. 3767/2023) ha stabilito che le dichiarazioni scritte allegate all’appello, se acquisite autonomamente dal difensore, ovvero in assenza dell’autorizzazione del giudice e delle formalità ex art. 257-bis c.p.c. sono irrilevanti in sede processuale.Oltre alle formalità sopra richiamate, l’art. 244 c.p.c., altresì, dispone che i fatti oggetto di prova testimoniale siano esposti classificandoli per paragrafi ben circostanziati. Su tale assunto, la C.G.T. di 1° grado di Milano (sentenza n. 2630/2023) ha ritenuto inammissibile la prova dedotta dal ricorrente, poiché solo la suddivisione della testimonianza in separati paragrafi consente al giudice di verificare la necessità richiesta dall’art....