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Lavoro 16 Febbraio 2021

TFM: regime di deducibilità al vaglio della Cassazione

Al trattamento di fine mandato che non risulta previamente fissato sia nell’an, che nel quantum, non può essere in nessun modo consentita la deducibilità per competenza.

Il regime corretto per la deducibilità delle quote del trattamento di fine mandato (c.d. TFM) in favore degli amministratori deve fare riferimento al criterio di competenza, sempre che tale previsione risulti da un apposito atto scritto e con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Ulteriore elemento essenziale è rappresentato dall'indicazione puntuale dell’importo erogabile. È indispensabile, quindi, che il diritto al trattamento sia stato deliberato dall'assemblea anteriormente all'accettazione della carica da parte dell'amministratore, sia con riferimento all’an che al quantum. Qualora i presupposti descritti non siano rispettati, la deducibilità nel rispetto del cennato criterio di competenza, avente ad oggetto le quote accantonate in apposito fondo (per trattamento di fine mandato) non è consentita e trova invece luogo l’applicazione del ben noto principio di cassa, il cui funzionamento è fissato nell’art. 95, c. 5, del Tuir (D.P.R. 917/1986). In adesione a tale ultimo principio, gli accantonamenti operati a titolo di TFM possono essere dedotti dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui vengano direttamente corrisposti agli amministratori interessati. È questa, in sintesi, la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21.01.2021, n. 1153. Tale intervento offre un importante spunto di riflessione sulle regole di deducibilità applicabili...

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