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Lavoro 11 Novembre 2019

Tfr e Fondo di garanzia

L'Inps ha chiarito che solo la copia conforme del titolo esecutivo è necessaria per la domanda di pagamento se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale.

L'Inps, con messaggio 24.10.2019, n. 3854, ha fornito un aggiornamento delle disposizioni in materia di documentazione da presentare al Fondo di garanzia, a corredo della domanda di pagamento del Tfr e dei crediti di lavoro, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale. Le precedenti istruzioni (messaggio n. 2084/2016), invece, tra i documenti da presentare indicavano l'originale del titolo esecutivo in forza del quale era stata tentata l'esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. Atteso che per l'esercizio dell'azione di surroga nei diritti del lavoratore, come ritiene consolidata giurisprudenza di merito, l'Inps può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione, l'Istituto ha ritenuto opportuno aggiornare le istruzioni sulla documentazione da produrre. Pertanto, tra i documenti necessari in caso di esecuzione individuale verrà d'ora in poi richiesta esclusivamente copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata. La conformità del titolo all'originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell'istruttoria della domanda di intervento del Fondo, da un funzionario dell'Inps previa esibizione dell'originale. Inoltre, vengono forniti ulteriori chiarimenti nel caso di notifica del decreto ingiuntivo...

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