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Lavoro 02 Ottobre 2023

Ticket di licenziamento, dovuto in tutti i casi di accesso alla NASpI

Il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, anche solo teoricamente, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione.

Le previsioni dell’art. 2, cc. da 31 a 35 L. 28.06.2012, n. 92 appaiono quantomai chiare: il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dai requisiti contributivi soggettivi del papabile beneficiario, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. Non si tratta, dunque, esclusivamente delle fattispecie di recesso datoriale, licenziamenti in primis, quanto piuttosto a tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore potrebbe avere teoricamente accesso al sostegno in trattazione, ivi inclusi i recessi intervenuti per giusta causa o le dimissioni dei genitori-lavoratori fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ovvero i casi di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di cui all’art. 7 L. 15.07.1966, n. 604, nonché connesse al rifiuto del trasferimento a una sede aziendale distante oltre 50 km dalla propria residenza o mediamente non raggiungibile in 80 minuti. Come anticipato, indipendentemente dalla posizione contributiva del lavoratore, il contributo NASpI è dovuto ogniqualvolta si interrompa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di: licenziamento per giustificato motivo oggettivo (codice Uniemens “1A”); licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (codice Uniemens “1D”); recesso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., per mancato...

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