Con il messaggio n. 531/2024 l’Inps ha illustrato le novità per l’anno 2024 del Ticket licenziamento e a tale riguardo è utile evidenziare che l’art. 2, c. 31 L. 92/2012 dispone che: nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo aggiuntivo per i contratti a termine.
Come precisato dall’Inps, gli elementi per il calcolo del Ticket licenziamento sono 2:
il massimale mensile NASpI;
l’anzianità aziendale.
In merito al primo elemento il messaggio in commento precisa che tale importo è determinato in applicazione dell’art. 4 D.Lgs. 22/2015, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015...