Con la circolare 32/2023 e con il messaggio 1356/2023, l’Inps definisce la gestione del cosiddetto “Ticket NASpI” nel caso di dimissioni del padre entro il compimento del 1° anno di età del bambino.
Come noto, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che danno potenziale diritto alla NASpI - indipendentemente dal possesso da parte del lavoratore dei requisiti per la fruizione dell'indennità o dall'effettiva percezione della stessa - il datore di lavoro deve versare all'Inps un contributo aziendale di recesso (cosiddetto “Ticket di licenziamento”).
Tale contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part-time) e la misura è pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione NASpI (quest’ultimo pari a 1.470,99 euro per il 2023) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo per i quali la misura varia a seconda del fatto che il datore sia tenuto al versamento della contribuzione CIGS (82% del massimale) e che la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale (contributo triplicato).
Rispetto a quanto sopra, oltre a talune situazione per le quali - pur essendo in presenza di un licenziamento - il Ticket non è dovuto (licenziamenti nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere e quelli in ragione di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali), esistono dei casi particolari per i quali, pur non...