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Lavoro 01 Agosto 2022

Tirocini extracurriculari, regime intertemporale e fraudolenza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 11.07.2022, n. 1451, torna ad occuparsi della riforma dei tirocini extracurricolari per come attuata dall’art. 1, cc. 721-726 L. 234/2021.

La legge di Bilancio 2022, in particolare il comma 723 recita espressamente che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Sull’argomento l’INL era già intervenuto con la nota 21.03.2022, n. 530, il nuovo intervento scaturisce da alcuni dubbi emersi in ordine alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 721-726 L. 234/2021, nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini “fraudolenti”. L’Ispettorato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro (nota n. 6272/2022) e nel solco della propria prassi consolidata, chiarisce che, per stabilire l’applicabilità delle nuove norme anche ai rapporti che si sono realizzati “a cavallo” dell’entrata in vigore della L. 234/2021, bisogna partire dal presupposto essenziale che ci troviamo di fronte a un illecito di natura permanente. La natura permanente dell’illecito in discussione è caratterizzata, sulla falsa riga della somministrazione fraudolenta, da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in un’apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata del rapporto. La consumazione, pertanto, non può che coincidere con la cessazione della condotta che diventa rilevante per l’individuazione della norma applicabile e per il calcolo dei termini prescrizionali.

L’INL, alla luce di quanto detto, ritiene applicabile l’apparato sanzionatorio previsto dal comma 723 anche ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1.01.2022, data di entrata in vigore della L. 234/2021. L’Ispettore per contestare il reato deve “semplicemente” dimostrare la natura fraudolenta del tirocinio provando che il rapporto si è, di fatto, svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini della corretta commisurazione della sanzione penale e nel rispetto degli artt. 1 e 2, c. 1, c.p., il reato di cui al c. 723 si configurerà solo a decorrere dal 1.01.2022 e nello stabilire l’entità della sanzione si terrà conto solo delle giornate che decorrono da tale data.
L’ultimo periodo del comma 723, infine, lascia alla volontà del tirocinante la possibilità di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

L’Ispettore, con riferimento ai profili previdenziali e a prescindere dalla volontà delle parti, dovrà provvedere comunque ai recuperi contributivi derivanti dal simulato tirocinio. L’INL ribadisce, ancora una volta, che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro ed è sottratto alla disponibilità delle parti.