Nel panorama giuslavoristico il tirocinio costituisce sicuramente uno degli istituti contrattuali più “attenzionati” dagli organi di vigilanza.
Nato, infatti, come un periodo di addestramento in grado di favorire un’esperienza pratica e professionale, esso è sempre più divenuto un mezzo volto a dissimulare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, a costi nettamente inferiori e con regole meno stringenti.
Ciò ha determinato negli ultimi anni una sua crescita esponenziale, soprattutto per quel che concerne la tipologia “extracurriculare”, cioè svolta al di fuori di un percorso di studi.
Per questi motivi, già nel 2018 il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro era intervenuto con la circolare n. 8, tesa essenzialmente a stabilire i criteri da seguire in ambito ispettivo per verificare la genuinità dei rapporti formativi.
A distanza di 4 anni, lo stesso Ente è ritornato sull’argomento con la nota 21.03.2022, n. 530 che fornisce le prime indicazioni sulle nuove disposizioni contenute nella L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022). Dopo aver ricordato l’obbligo previsto dall’art. 1, c. 721 a carico di Governo e Regioni di sottoscrivere, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, un accordo in sede di Conferenza permanente che definisca le linee guida in tema di tirocini diversi da quelli curriculari, il suddetto documento si sofferma...