Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Ottobre 2026
Tirocinio ed esame di Stato, i 5 anni non ammettono proroghe
Il Pronto Ordini n. 73/2026 esclude proroghe del quinquennio, anche per cause di forza maggiore. La decorrenza parte dalla fine del tirocinio; la validità si verifica alla scadenza della domanda.
Il tirocinio professionale costituisce il presupposto formativo per l’accesso all’esame di Stato, ma il suo completamento non attribuisce al candidato un diritto illimitato nel tempo a sostenere le prove. L’art. 6, c. 12 D.P.R. 137/2012 stabilisce infatti che il certificato di compiuto tirocinio perde efficacia qualora, entro 5 anni, non sia stato superato l’esame di Stato. Con il Pronto Ordini 1.10.2026, n. 73 il Cndcec ha chiarito che il termine opera automaticamente, senza proroghe o sospensioni, anche se il mancato superamento dell’esame dipende da cause estranee al candidato o da forza maggiore.Scadenza priva di deroghe - Il quesito sottoposto all’esame del Cndcec riguardava proprio la possibilità di attribuire rilevanza a eventi individuali, imprevedibili o inevitabili, tali da aver impedito al tirocinante di partecipare alle sessioni d’esame entro il quinquennio. La risposta è stata negativa in quanto la disposizione regolamentare non prevede alcuna eccezione. Il legislatore ha individuato un termine massimo di efficacia del periodo formativo, senza attribuire agli Ordini professionali, al Ministero o ad altri soggetti il potere di disapplicarlo, sospenderlo o prorogarlo sulla base della situazione concreta del candidato. Pertanto, sebbene possa rilevare in altri ambiti dell’ordinamento, la forza maggiore non impedisce la perdita di efficacia del tirocinio alla scadenza del quinquennio. Secondo il Cndcec, in mancanza di un’espressa previsione...