A seguito di richieste di chiarimento sulla possibilità di promuovere ricorso (ex. art. 17 D.Lgs. 124/2004) avanti al Comitato per i rapporti di lavoro in caso di tirocinio fraudolento, l’INL fornisce una serie di precisazioni con la nota 8.03.2023, n. 453.
Era già stato chiarito in precedenza dall’INL (nota n. 530/2022) che la L. 234/2021 ha previsto una serie di misure indirizzate ad arginare l’uso irregolare di tirocini. Nello specifico, evidenziando che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può sostituire il lavoro dipendente, è stata prevista dall'art. 1, c. 723 la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, se svolto in modalità fraudolenta.
È stato altresì precisato che, trattandosi di fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di questa violazione prevede l’adozione della prescrizione obbligatoria da parte del personale ispettivo (ex art. 20 D.Lgs. 758/1994); tale azione si intende finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.
Al contrario, la possibilità del riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato è riservata in via esclusiva al solo tirocinante. È infatti prevista dalla norma stessa la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia...