Titolare effettivo: il D.Lgs. 122/2026 cambia l'accesso al Registro
Con il D.Lgs. 122/2026, cambia l'accesso al Registro dei titolari effettivi: i commercialisti dovranno accreditarsi in Camera di Commercio, segnalare incongruenze e conservare traccia delle consultazioni. Addio trasparenza indiscriminata: ora serve un legittimo interesse.
È entrato in vigore il 23.07.2026 il D.Lgs. 10.06.2026, n. 122, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1640 e riscrive le regole di accesso al Registro dei titolari effettivi. Per gli studi professionali, chiamati in causa in qualità di soggetti obbligati, non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico: cambia l'impianto stesso della consultazione e con esso alcuni adempimenti operativi da mettere subito in agenda.Partiamo da ciò che riguarda più da vicino i commercialisti. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva resta consentito, ma solo per finalità di adeguata verifica della clientela: non è più un accesso libero, bensì un accesso funzionale a un obbligo antiriciclaggio specifico. Per esercitarlo, lo studio dovrà accreditarsi telematicamente presso la Camera di Commercio; l'accreditamento dura 2 anni ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria; quindi, va gestito come una scadenza ricorrente, non come un adempimento una tantum.Il decreto introduce poi 2 obblighi che meritano attenzione perché espongono direttamente il professionista. Il primo è la segnalazione delle incongruenze: se in fase di verifica emergono difformità tra quanto risulta dal Registro e quanto acquisito con la propria attività, occorre segnalarlo tempestivamente. Il secondo è la conservazione della prova di consultazione, o comunque di un estratto idoneo a documentare l'iscrizione del titolare effettivo: un fascicolo che, in caso di ispezione, dovrà essere...