Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4.06.2026, ha licenziato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione all'art. 14 L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024) e recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, la cosiddetta sesta direttiva antiriciclaggio. Cambia, e non di poco, il modo in cui si consultano i dati sulla titolarità effettiva.
Fino a ieri la materia viveva in 2 sedi distinte, il D.Lgs. 231/2007 e il D.M. 55/2022, per giunta congelata in attesa che riprendessero i giudizi pendenti al Consiglio di Stato dopo la pronuncia della Corte di giustizia UE sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24. Quella decisione aveva chiuso la porta all'accesso pubblico indiscriminato. E il legislatore italiano ne prende atto, costruendo un sistema graduato, in cui chi vuole accedere in consultazione al Registro deve poter vantare un titolo. Il decreto interviene sull'art. 2 D.Lgs. 231/2007 e abroga la Sezione II del D.M. 11.03.2022, n. 55, dedicata all'accesso, riportando l'intera disciplina nella norma primaria. Il decreto del 2022 conserva un ruolo, ma circoscritto ai profili oggettivi e soggettivi della comunicazione dei dati al Registro delle Imprese.
È necessario, a questo punto, leggere la nuova architettura. Il nuovo art. 21-bis riguarda le autorità e fissa un elenco tassativo: ministeri, autorità di vigilanza, UIF, organi investigativi e giudiziari, amministrazione fiscale e omologhe autorità europee. Per loro l'accesso è telematico, immediato, diretto, non filtrato, senza alcun preavviso al titolare effettivo. Si giustifica con la funzione di controllo e repressione che svolgono, nel rispetto della proporzionalità.
L'art. 21-ter disciplina i soggetti obbligati, e qui la logica cambia. Intermediari, professionisti e altri operatori possono consultare il Registro solo per l'adeguata verifica della clientela e la valutazione del rischio, nei limiti dello stretto necessario. Serve un accreditamento formale presso la Camera di Commercio competente, con identificazione del richiedente e tracciabilità delle consultazioni. C'è poi un obbligo che merita attenzione: segnalare tempestivamente eventuali discordanze tra i dati registrati e quanto emerge in sede di verifica.
L'art. 21-quater apre alla categoria più delicata, quella dei portatori di legittimo interesse. Per alcuni soggetti l'interesse si presume: i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo ai sensi della L. 69/1963 che operano su finalità connesse al contrasto del riciclaggio, il mondo accademico, gli enti impegnati nella trasparenza finanziaria, chi intende verificare l'assenza di coinvolgimenti illeciti prima di un'operazione commerciale. Vi rientrano anche autorità estere con funzioni analoghe in materia AML/CFT. Accanto a queste ipotesi tipizzate resta un accesso caso per caso, aperto pure ai portatori di interessi diffusi, che però devono dimostrare un interesse specifico e attuale. L'art. 21-quinquies uniforma a livello europeo la verifica e il riconoscimento reciproco di tale interesse.
L'art. 21-sexies introduce la valvola di sicurezza: la Camera di Commercio può escludere, in tutto o in parte, l'accesso quando ricorrono circostanze eccezionali, ovvero un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oppure quando il titolare effettivo sia minore o incapace. L'interessato presenta una dichiarazione motivata e documentata; l'ente camerale bilancia rischio e interesse all'accesso secondo proporzionalità. E la decisione? Resta impugnabile, sia dal richiedente sia dal controinteressato, con gli strumenti dell'art. 25 L. 241/1990, ricorso al TAR incluso, secondo il Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.
Chiude il quadro l'art. 21-septies, dedicato ai diritti di segreteria e al rilascio di copie e certificati. Resta da capire come le Camere di commercio gestiranno, nella prassi, il filtro caso per caso. Ma la direzione è chiara: trasparenza sì, però misurata.
