Diritto del lavoro e legislazione sociale 30 Ottobre 2024

Titolarità nei provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970

Con la nota 25.09.2024, n. 7020 la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’INL interviene, fornendo chiarimenti, rispetto al rilascio di provvedimenti autorizzativi, in particolare quando l’istante è diverso dall’effettivo titolare del trattamento dei dati acquisiti.

La nota INL n. 7020/2024 fornisce indicazioni operative riguardo alla gestione dei provvedimenti autorizzativi previsti dall'art. 4 L. 300/1970. In particolare, l’INL si concentra sulle problematiche legate all'installazione di strumenti di controllo a distanza (c.d. GPS) sui veicoli aziendali da parte di aziende che operano come vettori per committenti esterni. L'analisi si concentra sulle criticità relative alla proprietà e alla gestione dei dati acquisiti tramite questi sistemi di controllo, sollevando importanti riflessioni in termini di privacy, sicurezza sul lavoro e responsabilità.L’Ispettorato mette in risalto la circostanza che, in alcune occasioni, le richieste di autorizzazione per l'installazione di dispositivi di monitoraggio vengono presentate dai datori di lavoro (società vettori). Tuttavia, queste richieste si basano su obblighi imposti dai contratti con i committenti, i quali, di fatto, risultano i reali titolari del trattamento dei dati acquisiti. Questa dissociazione tra il soggetto richiedente (datore di lavoro) e il soggetto titolare dei dati (committente) rappresenta un insormontabile ostacolo al rilascio del provvedimento, non potendosi operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della suddetta dissociazione.L’effettivo soggetto titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante risulta del tutto estraneo sia...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.