La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.F., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo, al contrario, a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cassazione, SS UU, Sent. 23.01.2013, n. 1521).
D'altro canto, è noto che la nuova formulazione del citato art. 6 L.F. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale e implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito della questione, solo in presenza di un'iniziativa proposta da soggetto legittimato e a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata (Cassazione, Sentenza dell'11.02.2011, n. 3472). Pertanto, laddove il titolo portato dal creditore procedente quale presupposto della legittimazione del medesimo creditore a richiedere il fallimento della società debitrice sia, in ipotesi, sospeso, tale circostanza non è idonea a scaturire un arresto del procedimento de quo.
Poniamo il caso, ad esempio, che il titolo portato dal creditore istante sia costituito da una sentenza di primo grado la cui esecutività, a seguito di gravame, sia stata...