La Commissione Europea aveva prescritto alcune modifiche alla disciplina della tonnage tax al fine di consentire la nuova autorizzazione decennale. Di ciò, e di alcuni altri aspetti, si occupa l’art. 19 del decreto Irpef-Ires (D.Lgs. 13.12.2024, n. 192) che interviene con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (quindi con effetto dallo stesso periodo di imposta 2024 per i soggetti solari).L’intervento, per le particolari finalità che lo hanno reso necessario, non è radicale ma va a modificare alcune regole del regime con una leggera restrizione dei parametri di accesso.L’adeguamento alle raccomandazioni UE consiste nel divieto/revoca dell’opzione con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, p. 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014. Inoltre, il livello massimo di aiuto non potrà essere tale da azzerare completamente i versamenti fiscali e previdenziali.Quanto alle nuove regole, è ora previsto che l’attività di rimorchio in mare sia ammissibile “qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50% dell’attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività”.Viene anche introdotto il limite del 50% per le entrate relative ad attività accessorie di ciascuna nave. In caso di superamento, la...