HomepageDirittoSocietà e contrattiTP adjustments: l’Agenzia chiarisce quando applicare l’IVA
Società e contratti
26 Agosto 2025
TP adjustments: l’Agenzia chiarisce quando applicare l’IVA
Gli aggiustamenti di transfer pricing assumono rilevanza IVA solo se previsti contrattualmente come variazioni di corrispettivo e collegati alle operazioni originarie. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 214/2025.
Gli aggiustamenti di transfer pricing assumono rilevanza ai fini IVA solo se contrattualmente qualificati come variazioni di corrispettivo e direttamente riferibili alle operazioni previamente individuate. In caso contrario, si tratta di mere rettifiche contabili non soggette ad IVA. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 20.08.2025 n. 214. Nel caso analizzato la società ALFA (distributore italiano appartenente al gruppo multinazionale BETA) acquista componenti elettronici da DELTA (consociata estera senza stabile organizzazione in Italia, ma identificata ai fini IVA tramite rappresentante fiscale). In forza del nuovo contratto di distribuzione, i prezzi applicati alle forniture vengono definiti “provvisori” e, come tali, sono soggetti a revisione trimestrale o annuale attraverso aggiustamenti periodici calcolati sulla base del metodo TNMM (c.d. “Transactional Net Margin Method”). In applicazione di questo metodo, il margine operativo (ROS - Return on Sales) effettivamente realizzato da ALFA viene confrontato con un margine obiettivo di libera concorrenza, tale per cui, se il ROS effettivo supera il target, DELTA emette una nota di variazione in aumento del prezzo; viceversa, se è inferiore, viene emessa una nota di variazione in diminuzione. A supporto di queste rettifiche, DELTA fornisce un prospetto analitico (breakdown) con l’indicazione delle singole fatture originarie interessate e la ripartizione degli aggiustamenti sui...