Dal febbraio 2020, sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Tutta la normativa straordinaria e urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia e, in tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla L. 81/2017, è stato giustamente considerato una priorità: se da un lato, per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può né poteva essere imposta in via generale e indiscriminata, dall'altro è stata fortemente raccomandata (e addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A.: vedasi al riguardo l'art. 87 D.L. 18/2020). Ciò posto, il D.P.C.M. 10.04.2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell'art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile, “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2” e, quindi, fermo restando la possibilità di organizzare l'attività in modalità a distanza.
Stando alla prima pronuncia che si rinviene in argomento (Trib. Grosseto, sez. lav., ord. 23.04.2020), quanto sopra equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia...