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Lavoro 22 Maggio 2020

Tra lavoro agile e ferie forzate: decide il giudice

La magistratura inizia a pronunciarsi sull'impatto delle previsioni in tema di smart working contenute nella recente normativa d'urgenza.

Dal febbraio 2020, sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Tutta la normativa straordinaria e urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia e, in tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla L. 81/2017, è stato giustamente considerato una priorità: se da un lato, per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può né poteva essere imposta in via generale e indiscriminata, dall'altro è stata fortemente raccomandata (e addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A.: vedasi al riguardo l'art. 87 D.L. 18/2020). Ciò posto, il D.P.C.M. 10.04.2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell'art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile, “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2” e, quindi, fermo restando la possibilità di organizzare l'attività in modalità a distanza. Stando alla prima pronuncia che si rinviene in argomento (Trib. Grosseto, sez. lav., ord. 23.04.2020), quanto sopra equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia...

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