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Diritto 07 Ottobre 2019

Transazione di obbligazione solidale

Quale effetto produce l'operazione nei confronti degli altri coobbligati e sul residuo credito ancora dovuto? Le Sezioni Unite risolvono la diatriba giurisprudenziale.

In caso di obbligazione solidale tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, liberando gli altri, salvo il diritto di regresso dell'adempiente nei confronti del coobbligato (art. 1299 C.C.). Qualora il creditore si rivolga a un debitore solidale, può accadere che quest'ultimo transiga l'intero debito o solo la quota di sua spettanza. La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. Quando le parti hanno convenuto di transare unicamente su una determinata quota di debito, ci si chiede quale sia il residuo credito azionabile nei confronti degli altri debitori rimasti estranei. La risposta della giurisprudenza a questo interrogativo non sempre è stata chiara. In taluni casi si è affermato che il credito verso gli altri condebitori si riduce in proporzione alla quota transatta (cfr. Cass. 16050/2009, Cass. 7485/2007, Cass. 8946/2006, Cass. 7212/2002, Cass. 2931/1999 e Cass. 7413/1991); in altri casi si è detto che esso si riduce in misura pari all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a...

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