I debitori solidali possono avvantaggiarsi della disposizione, sempre che tale atto transattivo riguardi l’intera obbligazione solidale e non solo la quota del garante (Cassazione, sentenza 1.12.2021 n. 37848).
La dichiarazione dei coobbligati in solido di voler profittare della transazione relativa all’intera obbligazione stipulata con il creditore da altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comporta che tutti gli effetti di quella transazione si estendano agli obbligati solidali che hanno dichiarato di volerne profittare. Ne consegue che, in caso di giudizio pendente, se i coobbligati in solido proseguono il contenzioso, insistendo su domande incompatibili con l’accordo transattivo, finirebbero per rinunciare implicitamente alla dichiarazione stessa. Il giudizio potrebbe proseguire solo ed esclusivamente per discutere i concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare.
Non si può invece ritenere, da una parte, valida ed efficace la dichiarazione di voler profittare della transazione per i coobbligati in solido che non l’hanno stipulata e, dall’altra, considerarla rilevante solo secundum eventum litis, estendendo cioè ai suddetti coobbligati gli effetti favorevoli dell’accordo solo nel caso in cui siano rigettate le loro contestazioni sulla sussistenza delle obbligazioni oggetto di espresso riconoscimento nella transazione cui hanno dichiarato di aderire.
La prosecuzione del giudizio, per contro, non è sempre una condotta che deve essere intesa come rinuncia a quella dichiarazione, quantomeno nei casi in cui è contestato l’oggetto della...