Procedure concorsuali 14 Gennaio 2025

Transazione previdenziale nel concordato preventivo

Il cd. Correttivo-ter al Codice della crisi interviene anche nell’ambito della disciplina della transazione previdenziale che il debitore propone unitamente alla proposta di concordato preventivo.

L’art. 21, c. 4 D.Lgs. 136/2024 (cd. Correttivo-ter al Codice della crisi), analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’art. 63, c. 2 del Codice della crisi medesimo, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’art. 88 del Codice della crisi, che al c. 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: “[...] Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale [...] il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale”.Ai sensi dell’art. 88, c. 1 del Codice della crisi, infatti, con il piano di concordato, il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.Ai sensi dell’art. 88, c. 5 del Codice della crisi, poi, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli Uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei...

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