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Diritto 04 Gennaio 2021

Transazione, quale compenso all'avvocato

La difficoltà di scegliere se porre a parametrato dell'importo il valore della somma transatta o a quello iniziale della causa cui la transazione ha avuto origine.

Il compenso dell'avvocato, in difetto di un accordo preliminare sul valore delle singole prestazioni ai sensi dell'art. 13 legge professionale (L. 247/2012), va determinato in base al tariffario disciplinato con decreto ministeriale, aggiornato di volta in volta dal Ministero. La pattuizione dei compensi è libera e può essere a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni 2 anni, ai sensi dell'art. 1, c. 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale sia resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. In caso di attività stragiudiziale l'art. 3 D.M. 140/2012 prevede che sia liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei...

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