La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, con la sentenza n. 173/2025, affronta la tassazione di registro delle fideiussioni e, in particolare, delle fideiussioni omnibus, richiamando l’impostazione della Cassazione (prima tra tutte la Cass. civ., Sez. V, n. 6893/2024). In pratica, la garanzia, anche se nasce dentro un rapporto bancario, resta un atto fiscalmente autonomo e l’agevolazione degli artt. 15 e 17 D.P.R. 601/1973 opera solo se esiste una manifestazione di volontà espressa per l’imposta sostitutiva e la prova del relativo versamento.La C.G.T. di primo grado di Piacenza affronta un tema molto concreto che attiene al momento in cui una fideiussione omnibus finisce per essere esaminata in giudizio. Ebbene ci si chiede se in tal caso, può il contribuente invocare l’esenzione da registro degli artt. 15 e 17 D.P.R. 601/1973 solo perché la garanzia ruota attorno a un rapporto bancario?La risposta fornita dai giudici piacentini è piuttosto netta e segue l’impostazione della Cassazione ribadendo che l’esenzione non opera in maniera automatica, non si presume e, soprattutto, non deriva per il solo fatto che è connessa con un’operazione bancaria.Per la corretta applicazione d’imposta, per le fattispecie esaminate serve una scelta espressa per il regime dell’imposta sostitutiva e serve la prova che quell’imposta sia stata effettivamente versata dal finanziatore.L’iter da seguire è piuttosto lineare, nel senso che prima si opera...