Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Dicembre 2025
Trascorsi 60 giorni, il pignoramento perde automaticamente efficacia
Per la Cassazione (ord. 16.11.2025, n. 30214) il vincolo apposto sul credito pignorato perde efficacia automaticamente, senza pronuncia del giudice, qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di 60 giorni.
Una società proponeva ricorso per ottenere l'ottemperanza dell'Agenzia delle Entrate a una sentenza che aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali; tuttavia, dall’istruttoria di causa emergeva che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto al pagamento dell'importo in favore dell'Agente della riscossione e ciò in forza di una procedura di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 con pagamento eseguito dopo la scadenza del termine di 60 giorni. Investita della questione se tale pagamento fosse o meno opponibile, la Corte di Cassazione ha rilevato che la norma non indica quale sia la sorte del vincolo apposto sul credito pignorato, qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di 60 giorni, ma, considerato che l'agente della riscossione, in tal caso, deve procedere al pignoramento ordinario nelle forme previste dal Codice di procedura civile, deve concludersi che il vincolo perde efficacia. Occorre tuttavia domandarsi se tale effetto si produca automaticamente oppure se sia necessaria la proposizione di un'opposizione da parte del debitore, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.Secondo la Corte di Cassazione è evidente che in un procedimento, quale è quello disciplinato dall'art. 72-bis D.P.R. 602/1973, che si svolge normalmente senza l'intervento del giudice dell’esecuzione, non solo non può ritenersi che l'inefficacia del pignoramento debba essere fatta valere con opposizione, ipotesi che non si verifica neppure nella...