Imposte dirette 16 Dicembre 2024

Trasferimenti di valuta estera non tassati

Non è tassato quale “reddito diverso” il trasferimento di valuta estera in un conto diverso da quello originario, purché effettuato nella stessa valuta e intestato al medesimo soggetto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 9.12.2024, n. 60/E.

In linea generale, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, ai fini Irpef le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere, rivenienti da depositi o conti correnti (anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente è assimilato a una cessione a titolo oneroso) sono classificabili tra i “redditi diversi”, a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate, attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.Previo superamento delle soglie, la plusvalenza che emerge dalla cessione a titolo oneroso di valute estere è tassata con imposta sostitutiva del 26%.Relativamente ai prelievi di valute estere, la tassazione è giustificata dal fatto che, quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta (in tal senso si vedano: C.M. Economia 24.06.1998 n. 16, par. 2.2.3. e Ag. Entrate interpelli nn. 210/2020 e 204/2023).Il caso esaminato nella risoluzione in commento riguarda essenzialmente un’operazione di giroconto tra 2 conti correnti intestati allo stesso contribuente, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari ovvero altre...

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