L'Inps ha avuto già modo di chiarire che all'assicurato che si rechi, durante la malattia, in località diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa indennità, sempreché comunichi all'Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo indirizzo temporaneo, consentendo così tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. La possibilità di effettuare il controllo sanitario, in sostanza, costituisce il presupposto della trasferibilità del domicilio dell'assicurato durante la malattia. In ipotesi di trasferimento all'estero (UE o ExtraUE), quindi, risulta necessaria una preventiva autorizzazione rilasciata dall'Istituto o dall'ASL.
Con il tempo, la libera circolazione delle persone nell'ambito dello spazio UE, si è sempre più rafforzata e va da sé che oggi vi sia maggior probabilità che un lavoratore intenda trasferirsi anche in caso di malattia. Con messaggio 16.11.2018, n. 4271 l'Inps fornisce chiarimenti in ordine ai provvedimenti necessari. Il provvedimento di autorizzazione indicato nella circolare n. 192/1996, viene ora riqualificato alla stregua di una valutazione medico-legale, esclusivamente tesa a escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale...