Nella risposta all’istanza di interpello n. 291/2023 l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento secondo cui nel consolidato fiscale le eccedenze di interessi passivi sono trasferibili alla fiscal unit anche da parte di società con perdite pregresse risalenti a periodi anteriori all’instaurazione del consolidamento, nel caso il loro risultato di periodo si chiuda fiscalmente a pareggio o con una perdita.
Il caso ha riguardato una società (Alfa) che aveva optato, unitamente alla società controllata (Beta), per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 - 129 del Tuir, in qualità di consolidante ancora in essere.
La particolarità del caso sottoposto allo scrutinio dell’Agenzia delle Entrate risiede nel fatto che la società Beta, pur avendo generato interessi passivi indeducibili sino al periodo d’imposta 2020 e pur potendo i medesimi trovare capienza nelle eccedenze del ROL della consolidante Alfa, non aveva mai proceduto a trasferirli al consolidato fiscale, a motivo delle generiche restrizioni rinvenibili nella circolare 21.04.2009, n. 19/E, per la quale nel caso la consolidata abbia perdite fiscali pregresse ante consolidato e maturi un’eccedenza di interessi passivi indeducibile dalla fiscal unit, tale eccedenza “può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato solo se e nella misura in cui la medesima società abbia trasmesso al...