Diritto privato, commerciale e amministrativo
30 Novembre 2024
Trasferimento ex lege dei contratti: uno sguardo alla giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 2558 c.c., salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.
Secondo giurisprudenza prevalente, l’art. 2558 c.c. non trova applicazione solo nei contratti che siano già stati conclusi, ma anche rispetto ai contratti in corso di formazione, con la conseguenza che il cessionario subentra nella posizione del cedente anche con riferimento a proposte contrattuali da questi formulate nei confronti di terzi ovvero formulate da terzi nei confronti del cedente.La giurisprudenza, in linea con la concezione unitaria dell’azienda, tende infatti a interpretare in modo estensivo l’art. 2558 c.c., applicandolo ai rapporti contrattuali in qualunque fase si trovino, purché non siano del tutto esauriti.In particolare, la norma sarebbe applicabile anche qualora il contratto sia stato eseguito da entrambe le parti, ma non abbia ancora del tutto esaurito i propri effetti, ad esempio perché residuano o emergono dopo il trasferimento dell’azienda pretese risarcitorie a favore o nei confronti del terzo contraente.Tale particolare regime costituisce una deroga al più generale principio, operante in materia di cessione del contratto, previsto dall’art. 1406 c.c. e si sostituisce a esso in virtù del principio di specialità.L’art. 1406, infatti, prevede che ciascuna parte possa sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.Perché una tale deroga? Bisogna considerare che il trasferimento dei contratti nell’ambito...