Non è infrequente il caso di un lavoratore, iscritto a una forma pensionistica complementare, che richieda, in modo espresso, di trasferire tutta la propria posizione individuale accumulata, mediante versamento di contributi e TFR, ad altro fondo di previdenza complementare. Come è noto, infatti, la sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche di carattere collettivo con aree di destinatari parzialmente coincidenti si traduce, in sostanza, in una pluralità di offerte che vengono prospettate ai lavoratori, i quali, nell'ambito del principio della libertà di adesione, hanno facoltà di esercitare l'opzione di scelta tra i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto di lavoro di cui sono parte. In conseguenza di ciò, come si è espressa la COVIP, è facoltà dell'aderente trasferire tutta la propria posizione individuale ad altro fondo.
La descritta situazione potrebbe avvenire anche nelle ipotesi in cui un Fondo venisse cancellato dall'Albo dei fondi pensioni tenuti dalla COVIP dopo aver trasferito tutte le posizioni individuali comprese l'attivo residuo. In tale ipotesi, ci si interroga se il nuovo Fondo sia titolato e tenuto all'autoliquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva come previsto dall'art. 17 D. Lgs. 252/2005: nello specifico, la ritenuta del 20% applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
L'Agenzia...