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Diritto
03 Gennaio 2022
Trasferimento sede sociale e competenza del tribunale fallimentare
Il trasferimento della sede sociale compiuta nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento è irrilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio del tribunale fallimentare, salvo casi particolari.
Ai sensi dell’art. 9 L.F., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ovvero ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva e amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia meramente fittizia.
Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l’art. 9, c. 2 L.F., il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede.
La predetta disposizione stabilisce, infatti, un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall’accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l’incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario...