Paghe e contributi 03 Settembre 2025

Trasfertisti: indennità sempre dovuta anche senza missioni

La Cassazione stabilisce che per i dipendenti senza sede fissa l’indennità spetta al di là dell’effettiva realizzazione delle trasferte.

La Corte di Cassazione ha definito, con l’ordinanza 28.08.2025, n. 24148, una questione fondamentale per migliaia di aziende e dipendenti: il riconoscimento dell’indennità di trasferta per i lavoratori assunti senza indicazione specifica della sede di lavoro. La vicenda origina da un accertamento Inps del 2017 nei confronti di una società che impiegava personale in attività di montaggio presso cantieri esterni, anche all’estero. L’Istituto previdenziale contestava l’omesso versamento di contributi, sostenendo che le somme erogate ai dipendenti dovevano essere integralmente incluse nella base imponibile secondo il regime previsto dall’art. 51, c. 6 del Tuir per i lavoratori trasfertisti. La società si opponeva, evidenziando come vitto, alloggio e trasporto fossero sostenuti direttamente dall’azienda e, pertanto, non costituissero indennità imponibili.Distinzione normativa tra trasferte occasionali e strutturali - Il quadro normativo delineato dalla Cassazione distingue chiaramente 2 tipologie di lavoratori. I dipendenti che effettuano trasferte occasionali rientrano nell’art. 51, c. 5 del Tuir, beneficiando di un’esenzione parziale delle indennità calcolata al netto delle spese documentate. Diversamente, i trasfertisti abituali sono disciplinati dal c. 6, che prevede la tassazione del 50% delle indennità percepite.L’art. 7-quinquies del D.L. 193/2016 ha fornito un’interpretazione autentica della norma, stabilendo 3 requisiti essenziali:...

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