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Paghe e contributi 02 Luglio 2026

Trasformazione assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

L’assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/1984, è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia se vi sono i requisiti e con cessazione del lavoro dipendente (mess. Inps n. 2124/2026).

L'Inps, con il messaggio n. 2124/2026, è intervenuto per fornire dei chiarimenti in merito alla trasformazione dell’Assegno per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Infatti, è da ricordare che l’art. 1, c. 40, lett. c) L. 335/1995 prevede il beneficio dell’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell’importo della pensione. In ogni caso, si evidenzia che i periodi di godimento dell’assegno per i quali non sia stata prestata attività lavorativa sono considerati utili per il perfezionamento dei requisiti pensionistici di contribuzione e assicurazione, ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della misura della pensione.Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo la trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia opera alternativamente: al compimento dell’età pensionabile, 67 anni attuali da adeguare agli incrementi della speranza di vita, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale; al compimento di 71 anni di età attuali da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e in presenza di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione. Per i titolari di...

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