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Diritto
29 Marzo 2021
Trasformazione sociale e fallibilità dell'ente trasformato
La Suprema Corte, con sentenza 22.10.2020, n. 23174, ha ritenuto ammissibile la declaratoria per la società trasformata in una comunione fra soci, purché entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della società trasformata.
In caso di trasformazione di una società di capitali in una comunione fra soci, la non fallibilità del soggetto risultante dalla trasformazione non esclude la fallibilità della società originaria se la declaratoria di fallimento interviene entro un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese. Non sempre, infatti, l'ente originario viene a dissolversi senza residui nell'ente trasformato. Anzi con specifico riferimento all'ipotesi di trasformazione di una società in una comunione di azienda, è da mettere in evidenza che tale tipo di operazione modifica il regime di responsabilità patrimoniale di cui alla precedente struttura giuridica.
Nella fattispecie in parola, all'autonomia patrimoniale dell'ente originario vengono a sorgere più patrimoni autonomi degli ex soci coinvolti (e ora comproprietari), con correlato concorso sui patrimoni medesimi dei rispettivi loro creditori particolari.
A tutto ciò consegue, com'è evidente, che il problema della fallibilità dell'ente originario si pone nel caso di mutamento del regime di responsabilità patrimoniale per effetto dell'avvenuta trasformazione in termini oggettivamente distinti e autonomi da quello dell'eventuale fallibilità dell'ente trasformato. Che quest'ultimo eserciti, oppure no, attività d'impresa è sicuramente rilevante in funzione dell'eventualità di...