Trasformazione STP-società semplici: criticità nel nuovo art. 177-bis
Il D.Lgs. 192/2024 estende la neutralità fiscale alle trasformazioni tra STP e società semplici, ma l’esclusione dell’art. 170, cc. 3 e 4 del Tuir per le trasformazioni genera effetti distorsivi, con possibile tassazione immediata o doppia imposizione delle riserve.
Il nuovo art. 177-bis, c. 2, lett. c) del Tuir, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, estende il regime fiscale neutro alle trasformazioni da società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico in società semplici. La possibilità per le società tra professionisti di assumere la connotazione ordinamentale di società commerciali e la loro trasformazione in società semplici coordinata dal regime fiscale neutro del c. 1, richiede di verificare la portata dell’inciso di chiusura del c. 4 a mente del quale: “Si applica, in quanto compatibile, l’art. 170, cc. 3 e 4 del Tuir, anche in caso di fusioni e di scissioni (ma non, quindi, in caso di trasformazioni)”. Come noto, l’art. 170, c. 3, dispone che, nel caso di trasformazione di una società non soggetta a Ires in società soggetta a tale imposta, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5, se dopo la trasformazione vengono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione. Il successivo comma 4 disciplina invece la sorte delle riserve in caso di trasformazione da società soggetta a Ires in società che coordina il rapporto d’imposta con i soci mediante la trasparenza fiscale, prevedendo l’imputabilità delle riserve di reddito a norma dell’art. 5 del Tuir nel periodo d’imposta in cui avviene la distribuzione, se dopo la trasformazione vengono iscritte...