I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC possono beneficiare di diverse tipologie di trattamenti pensionistici, oltre alle pensioni per invalidità, inabilità e ai superstiti: è possibile ottenere, nel dettaglio, la pensione di vecchiaia ordinaria e anticipata, la pensione unica contributiva, la pensione anticipata e di vecchiaia in regime di cumulo, nonché la pensione di anzianità e di vecchiaia in regime di totalizzazione. Per gli iscritti pensionati che proseguono nel versamento della contribuzione è previsto il diritto a un supplemento di pensione.
Pensione di vecchiaia - La pensione di vecchiaia CNPADC, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Unitario, è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1.01.2004.
Pertanto, coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva presso la Cassa antecedente al 1.01.2004, ottengono la pensione di vecchiaia in presenza dei seguenti requisiti:
- 68 anni di età e 33 anni di contributi;
- in alternativa, con 70 anni di età e 25 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia anticipata - I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC anteriormente all’anno 2004 possono anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, qualora perfezionino i seguenti requisiti:
- 61 anni di età, unitamente a 38 anni di anzianità contributiva;
- 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito di età.
Anche questa pensione è calcolata con sistema reddituale sino al 31.12.2003, contributivo dal 1.01.2004.
La decorrenza della pensione è fissata:
- il 1.10, se i requisiti maturano nel 1° trimestre dell’anno;
- il 1.01 dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 2° trimestre dell’anno;
- il 1.04 dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 3° trimestre dell’anno;
- il 1.07 dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 4° trimestre dell’anno.
Pensione unica contributiva - I dottori commercialisti privi di contribuzione antecedente al 2004 possono ottenere la pensione unica contributiva, con un minimo di:
- 62 anni di età;
- 5 anni di anzianità contributiva.
Pensioni in regime di cumulo - Presso CNPADC è possibile ottenere le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo, di cui all’art. 1, c. 239 L. 228/2012 (come modificato dalla L. 232/2016), sommando gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti.
La pensione in cumulo non è calcolata come un unico trattamento, ma ciascuna gestione liquida la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati
La quota di pensione in cumulo di competenza CNPADC è ricalcolata col sistema integralmente contributivo (art. 37-bis, c. 3 Regolamento unitario), salvo diritto ad autonoma pensione presso CNPADC in base ai requisiti anagrafici ed ai contributi accreditati presso la stessa gestione.
Pensioni in regime di totalizzazione - Dalla CNPADC è possibile ottenere le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti, in regime di totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006. Anche la totalizzazione, come il cumulo, consente di ottenere un trattamento pensionistico sommando gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti.
La quota di pensione in totalizzazione di competenza CNPADC è ricalcolata col sistema integralmente contributivo, escluso il caso in cui il requisito contributivo maturato nella gestione sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
