Il trattamento di fine rapporto costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in costanza di lavoro e che può quindi essere messo a garanzia per eventuali prestiti o essere oggetto di pignoramento presso terzi.
Prestiti con cessione del quinto: il lavoratore, nel momento in cui sottoscrive una richiesta di prestito personale, da rimborsare con cessione del quinto della retribuzione, può mettere a garanzia il TFR accantonato fino a quella data e quello che maturerà successivamente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, quindi, il datore di lavoro dovrà versare il TFR direttamente alla finanziaria:
se il TFR maturato è più alto del debito residuo, il datore di lavoro provvederà a versare il TFR alla finanziaria fino a copertura del debito e il residuo verrà erogato al lavoratore;
se il TFR invece è più basso del debito verso la finanziaria, il datore di lavoro provvederà a versare l’intero importo alla finanziaria stessa.
Nel caso in cui il lavoratore abbia optato per la destinazione del TFR alla previdenza complementare, sarà il datore di lavoro a doverne dare comunicazione alla finanziaria. In questo caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, sarà il fondo di previdenza complementare a dover intervenire e versare il TFR alla finanziaria presso la quale il lavoratore ha acceso il prestito.
Pignoramento presso terzi: è...