Un tema dibattuto dalle amministrazioni locali, in ricorrenza delle elezioni politiche, è stato quello di conoscere la procedura corretta, sotto l’aspetto fiscale, per erogare i compensi ai componenti degli uffici elettorali. Le norme succedutesi nel tempo hanno argomentato e chiarito il corretto iter procedurale da seguire per i pagamenti dei compensi da corrispondere ai componenti gli uffici elettorali di sezione (seggi) e l’Ufficio centrale.
Tra essi intercorre una diversa disciplina fiscale che consente ai primi di non tassare i compensi dei componenti mentre per i componenti l’Ufficio centrale è previsto la tassazione attraverso le ritenute Irpef.
Entrando nel caso in esame si menziona che la L. 21.03.1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) ha stabilito che gli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione (seggi) costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Nello specifico l’art. 9, c 2 prevede che “Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.
Per effetto di questa disposizione normativa le somme erogate ai...