Trattamento fiscale dei rimborsi spese ad amministratori e dipendenti
Gli amministratori o i soci, che effettuano degli spostamenti per svolgere temporaneamente la loro attività in un luogo diverso dalla sede della società per conto della quale operano, hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta analoghi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Quando gli amministratori, o i soci, si recano presso i clienti o i fornitori della società per cui operano, oppure presso altri luoghi in cui devono disbrigare delle pratiche amministrative, possono farsi rimborsare dalla società le spese sostenute in prima persona (ovvero i costi certificati da documenti intestati a loro anziché alla società). Il trattamento fiscale di questi rimborsi spese può risultare diversificato in funzione delle relative modalità di riconoscimento.
Luogo della trasferta - In primis, è necessario verificare se la trasferta viene effettuata all’interno ovvero all’esterno del territorio comunale in cui è localizzata la sede della società. Questa prima verifica è importante in quanto:
le indennità, o i rimborsi spese, per le missioni che si svolgono nello stesso Comune in cui è ubicata la sede di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile (ad esclusione dei rimborsi delle spese di trasporto documentate da giustificativi emessi dal vettore);
le indennità, o i rimborsi spese, per le missioni che si svolgono fuori dal Comune in cui è ubicata la sede di lavoro (come stabilito dall’art. 51, c. 5 del Tuir) sono totalmente esenti in determinati casi come si vedrà più avanti.
Trattamento fiscale dei rimborsi spese in capo alla società che li eroga - Quando gli amministratori o i soci, effettuano missioni...