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Lavoro 06 Settembre 2023

Trattamento integrativo previsto per i lavoratori del turismo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29.08.2023, n. 26/E, ha illustrato le novità relative al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale previsto dall’art. 39-bis del decreto Lavoro.

L’art. 39-bis del decreto Lavoro 2023 riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003 effettuato nei giorni festivi. Come precisa il Fisco, il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale di 40.000 euro, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale. Operativamente, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda, corrisposta per il lavoro straordinario...

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