La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 26.07.2022, n. 23239) ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato che aveva omesso di restituire al cliente delle somme ricevute a titolo di deposito fiduciario. L’avvocato, ha ritenuto la Corte, ha così violato l’art. 41 del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis, che prevede nella gestione di denaro altrui che “l’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi”, derivandone un vulnus gravissimo al rapporto fiduciario, certamente permanente per tutta la sua durata, ma anche oltre.
È infatti pacifico che, ad esempio, nel caso di revoca del mandato da parte del cliente, ci sono obblighi - sicuramente ultrattivi - che l’avvocato deve rispettare a tutela del rapporto instaurato, quali ad esempio l’obbligo di conservare e di mettere a disposizione i documenti ricevuti (vedi l’art. 42 del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis). Non è quindi dubbio che tra tali...