Il mese di dicembre è caratterizzato, per quanto attiene all’amministrazione del personale dipendente, dal calcolo della tredicesima mensilità, stipendio che le aziende sono tenute a erogare ai dipendenti in base alle tempistiche stabilite dai vari Ccnl (solitamente tra il 1.12 e la Vigilia di Natale).
L’edilizia, che per molti aspetti operativi differisce dagli altri settori, presenta una particolare modalità di maturazione, calcolo e pagamento di tale istituto per gli operai e apprendisti operai. Per tali lavoratori, infatti, la gratifica natalizia non viene erogata direttamente dal datore di lavoro all’operaio, ma transita attraverso un accantonamento in Cassa Edile.
La motivazione storica che sta alla base di tale procedura si basa sul fatto che gli operai edili spesso hanno rapporti di lavoro molto brevi, un po’ a causa delle lavorazioni per le quali sono specializzati e un po’ per la durata determinata dei cantieri presso i quali lavorano. Questa mobilità tra aziende comporterebbe talvolta la perdita del diritto alla percezione della tredicesima, se si applicasse il classico metodo di calcolo per ratei superiori ai 15 giorni. In ogni caso, anche in presenza della maturazione e del versamento, seguendo i classici metodi di pagamento al termine di ogni rapporto di lavoro, porterebbe a perdere di vista la ratio che sta alla base del riconoscimento ai lavoratori di una tredicesima mensilità in coincidenza con il periodo natalizio.
Per tale motivo nel tempo è stato affidato alla Cassa Edile il ruolo di riscuotere quanto dovuto da ogni datore di lavoro presso cui abbia lavorato l’operaio, a titolo di gratifica natalizia, per poi erogarlo in un’unica soluzione direttamente all’operaio stesso, tramite la cd. “cartella gratifica natalizia”, durante il mese di dicembre. Per fare in modo che tale operazione sia resa possibile, mensilmente il datore di lavoro deve calcolare e versare alla Cassa edile l’accantonamento dovuto a titolo di gratifica natalizia, unitamente anche a quello dovuto per ferie (cd. GNF).
Ogni mese, pertanto, il datore di lavoro, su un imponibile composto da ore lavorate + festività (tranne il 4.11) moltiplicato per la retribuzione oraria, calcola il 18,50% che eroga in busta paga a titolo di maggiorazione/accantonamento lordo, assoggettandolo a contributi e imposte. Di tale valore, 10 punti percentuali sono relativi alla gratifica natalizia, 8,50 sono relativi alle ferie.
Sullo stesso imponibile il datore di lavoro calcola il 14,20% e lo trattiene dal netto del lavoratore, accantonandolo in Cassa Edile. La misura del 14,20% è relativa alla nettizzazione forfettaria che le parti sociali hanno previsto per coprire la differenza dovuta alle ritenute previdenziali e fiscali che vengono effettuate sul 18,50%.
Alcuni contratti integrativi territoriali prevedono modalità differenti rispetto a quelle previste dal Ccnl e illustrate, soprattutto in merito alle ferie. Per esempio, alcune Province, prevedono il solo accantonamento della gratifica natalizia e non delle ferie; in tal caso, forniscono la misura di nettizzazione del 10% relativo alla sola gratifica natalizia.
La Cassa Edile, quando erogherà al lavoratore l’importo dovuto a titolo di gratifica natalizia, non invierà una Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate attestando il reddito prodotto dal lavoratore, in quanto tale retribuzione risulta già dichiarata da parte del datore di lavoro che ha assoggettato l’importo a contribuzione e imposte.
