Un'ipotesi concreta, in quanto la natura dell'atto di disposizione patrimoniale sotto il profilo della sua onerosità o gratuità
dipende dal profilo dell'interesse rispetto al bene.
Ai fini dell'azione revocatoria, il cui esercizio a protezione dei creditori trova fondamento nella stessa legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sul trust (art. 15, lett. e), il profilo dell'intestazione del bene comporta la legittimazione passiva del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale si domanda l'inefficacia relativa. La legittimazione in giudizio nei confronti dei terzi spetta al trustee, il quale dispone in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.
Il profilo della titolarità dell'interesse al bene condiziona invece l'estensione del campo del litisconsorzio necessario. L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; di conseguenza, si deve escludere che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente a oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria quest'ultima viene indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione...