Trust estero: chiariti i requisiti per evitare l’interposizione
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello 28.05.2025, n. 145, ha chiarito che un trust estero irrevocabile con autonomia gestionale può non essere interposto se il disponente residente in Italia è escluso dai benefici e dalla gestione.
Un trust estero irrevocabile, disciplinato dalla legge inglese, domiciliato fiscalmente a Malta e dotato di piena autonomia gestoria in capo al trustee, può essere considerato un soggetto passivo d’imposta autonomo e non interposto rispetto al disponente residente in Italia, purché quest’ultimo sia escluso dai benefici e non eserciti influenza diretta o indiretta sulla gestione del trust. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 28.05.2025, n. 145. Nel caso esaminato una persona fisica residente fiscalmente in Italia istituiva un trust estero con l’intento di segregare una parte del proprio patrimonio a favore dei propri familiari (in particolare la moglie, la figlia e gli eventuali discendenti futuri). Il trust veniva istituito mediante un atto sottoposto alla legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta. Nello specifico, il trust presentava diverse caratteristiche strutturali e operative rilevanti, tra le quali:- una durata pari a 125 anni (ovvero inferiore, in caso di cessazione di tutti i beneficiari) con impossibilità del disponente di revocare o modificare le disposizioni stabilite; - l’assunzione della qualifica di “excluded person” a opera del disponente, con l’impossibilità dello stesso di beneficiare in alcun modo del patrimonio in trust, né attuale né futuro, e la conseguente esclusione da qualsiasi distribuzione di redditi o capitali;- l’assunzione del ruolo di trustee a opera di una società...