Trust senza spossessamento: redditi imputati alle beneficiarie
L’Agenzia delle Entrate ha negato la soggettività ad un trust privo di autonomia del trustee: in questo caso reddito, quadro RW e IVAFE vanno imputati pro quota alle beneficiarie, prevalendo la sostanza dei rapporti sulla veste formale dell’atto.
Con la risposta all’interpello 18.06.2026, n. 125 l’Agenzia delle Entrate ha negato la soggettività passiva a un trust familiare residente in Italia, retto dalla legge di San Marino del 1.03.2010, riconducendo redditi, obblighi di monitoraggio RW e Ivafe direttamente in capo alle beneficiarie. Nel caso esaminato il contribuente prospettava l’esistenza di un trust trasparente (ex art. 73, c. 2 del Tuir), con conseguente tassazione dei redditi in capo ai beneficiari individuati quali redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. g-sexies) del Tuir. Al contrario, l’Ufficio ha qualificato il trust come soggetto meramente interposto, con effetti radicalmente diversi.La pronuncia conferma l’orientamento già espresso nelle circolari nn. 48/E/2007, 61/E/2010 e 34/E/2022 e, quindi, il fatto che, in ambito trust, ciò che rileva non è la veste formale dell’atto istitutivo, ma l’effettivo spossessamento del disponente e la reale autonomia gestoria e dispositiva del trustee. In tal senso, quando il potere di amministrare e disporre dei beni resta, in tutto o in parte, in capo al disponente o ai beneficiari, il trust si riduce ad uno schermo formale e i redditi di cui “appare titolare” devono essere imputati a chi ha l’effettiva disponibilità dei beni, restando inapplicabile sia il regime opaco sia quello trasparente.Nel caso esaminato gli indici di interposizione erano molteplici e convergenti. In primis la commistione di ruoli: la beneficiaria...