Con l'art. 5 D.Lgs. 69/2013 la responsabilità solidale/sanzionatoria è prevista solo per le ritenute da lavoro dipendente/autonomo e non più sulla responsabilità Iva. La L. 92/2012 introdusse la possibilità per i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica delle regolarità complessiva degli appalti. L'art. 9, c. 1 D.L. 76/2013 precisava che l'ambito di applicazione della contrattazione collettiva era circoscritta solamente agli elementi retributivi, con esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi.
Da ultimo questa disposizione viene abrogata con l’art. 2 D.L. 17.03.2017, n. 25, sopprimendo anche quanto disposto dall’art. 4, c. 31, lett. b) della legge Fornero: in caso di contenzioso era la legge a stabilire il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore ed eventuali subappaltatori; pertanto, il committente poteva avvalersi del beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore. Ripristinando integralmente la responsabilità solidale tra appaltatore e committente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati e la possibilità di questi di agire direttamente con il committente, ancor prima che verso...