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Lavoro 21 Luglio 2023

Tutela del lavoratore dal rischio da calore eccessivo

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare l’opportuna valutazione dei rischi e adempiere ai relativi obblighi di informazione e prevenzione da stress termico per temperature elevate.

In concomitanza con l'innalzamento stagionale delle temperature, vista anche l’eccezionale impennata del termometro delle ultime settimane, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sui rischi da stress termico correlati all’esposizione dei lavoratori alle eccessive temperature. Sulla scia delle precedenti indicazioni, la nota INL 13.07.2023, n. 5056 ribadisce che il rischio in questione rientra tra quelli soggetti alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, sia per quanto attiene la valutazione dei rischi, sia per quel che concerne la formazione e l’informazione dei lavoratori: tali aspetti rendono il datore assoggettabile a provvedimenti sanzionatori in caso di omissione.

Il rischio da stress termico è insito in tutte le circostanze in cui l’eccesso di calore crea condizioni patologiche croniche che ostacolano i meccanismi compensativi della termoregolazione corporea. I fattori che possono concorrere a generare stress termico sono molteplici e di diversa natura ed entità, in relazione a fattori strettamente correlati al settore e alla struttura organizzativa del datore di lavoro, piuttosto che condizioni personali del lavoratore.
L’art. 28 D.Lgs. 81/2008 prescrive l’inderogabile obbligo del datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” e nello specifico “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Risulta evidente che la circostanza di esposizione del lavoratore a condizioni climatiche di eccessivo calore può integrare una di queste fattispecie “particolari” contemplate dal TUSL, che richiedono una specifica valutazione dei rischi, da effettuare in funzione di specifici fattori, a misurazione del livello di rischiosità e del connesso e potenziale rischio di infortunio:
  • mansioni del lavoratore (lavoro fisico pesante, ritmo di lavoro intenso, pause di recupero insufficienti, abbigliamento protettivo pesante o equipaggiamento ingombrante);
  • luogo di lavoro (lavoro con esposizione diretta al sole, scarso consumo di liquidi, impossibilità di procurarsi da bere), considerando che i lavoratori all’aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori che lavorano all’interno;
  • orario di lavoro, specie se le prestazioni sono collocate nelle ore più calde della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00) senza sistemi di condizionamento dell’aria o di riparo dall’irradiamento solare;
  • fattori individuali che possono incidere sul rischio di effetti negativi sulla salute del lavoratore: obesità o eccessiva magrezza, età (specie se oltre i 65 anni), sesso (vista la maggiore sensibilità per le donne), presenza di patologie croniche, assunzione di alcolici, assunzione di alcuni farmaci, gravidanza, alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione, scarso riposo notturno.
Sulla base delle variabili sopra elencate, risulta chiaro che i datori di lavoro potenzialmente più esposti ad accertamenti sul rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sono quelli dei settori agricoltura, edilizia e trasporti, in cui rinveniamo la stragrande maggioranza di operai occupati all’aperto o nel trasporto di materiali.
Gli accertamenti ispettivi riguarderanno sia aspetti di natura formale, per quanto attiene la corretta redazione del documento di valutazione rischi (DVR), sia di natura sostanziale, con la verifica delle effettive misure di prevenzione attuate sui lavoratori che svolgono attività lavorativa all’aperto, oppure impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguate. In particolare, nel settore edile la verifica riguarderà il rispetto dei doveri di cui al Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) anche per quel che concerne la responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro ex art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.
I datori di lavoro dovranno preventivamente valutare l’esposizione al rischio, formare e informare i lavoratori sui rischi da stress termico per caldo eccessivo; nel caso siano accertate circostanze di esposizione al rischio, dovranno attivarsi con le necessarie misure di protezione sino alla sospensione dell’attività lavorativa, laddove necessario.

A riguardo, la richiamata nota INL n. 5056/2023 ricorda anche la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale “eventi meteo”. La richiesta, come confermato dalle consolidate indicazioni Inps (circolare n. 139/2016 e messaggio n. 1856/2017) potrà interessare sospensioni o riduzioni di orario in relazione a circostanze di “eccessivo calore” qualificabile in relazione a una temperatura percepita, non solo rilevata, tra i 35 e 40 gradi, attestabile dai bollettini meteo, oppure, indipendentemente dalla temperatura, in tutte le circostanze in cui è il responsabile della sicurezza dell’azienda a disporre la sospensione dell’attività lavorativa.
La domanda dovrà essere presentata allegando la relativa relazione tecnica in cui verranno semplicemente indicate, per ciascuna giornata di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il tipo di lavorazione in atto, senza necessità di ulteriore documentazione attestante l’entità della temperatura.