Il D.Lgs. 546/1992 prevede l'istituto della conciliazione tributaria, attraverso il quale il contribuente può definire il contenzioso tributario mediante il pagamento di una sanzione ridotta, fermo restando il versamento del tributo. L'istituto della conciliazione può essere proposto dalla Commissione tributaria che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione e dalle parti stesse, ossia il contribuente o il titolare del credito erariale. Può essere attivata:
- in udienza: su richiesta del giudice che invita a chiudere la controversia o su richiesta del contribuente o dell'ufficio titolare del credito erariale, con apposita domanda da depositare entro i 10 giorni precedenti la trattazione del ricorso;
- fuori udienza: vi è l'accordo per chiudere la lite tra contribuente e ufficio titolare del credito erariale, che potrà essere depositato presso la Commissione tributaria entro la data di udienza della trattazione.
L'accordo raggiunto estingue il procedimento. Il contribuente con l'avvenuto accordo beneficia dei seguenti vantaggi:
- riduzione delle sanzioni amministrative del 40% (del minimo previsto dalla legge) in primo grado e del 50% (anche in questo caso del minimo previsto) in secondo grado, ai sensi dell'art. 48-ter D.Lgs. 546/1992;
- le spese di giudizio sono compensate, se non disciplinato diversamente nell'accordo conciliativo (art. 15, D.Lgs. 546/1992);
- diminuzione delle sanzioni...