Facendo seguito al precedente intervento, continuiamo l’analisi degli istituti vietati dal nostro ordinamento, tra cui spicca il contratto di sale and lease back ovvero un istituto che può integrare il divieto di patto commissorio a seconda dell’intento delle parti.
Si tratta di quel contratto socialmente tipico, ritenuto lecito dalla giurisprudenza in quanto idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela, quello di finanziamento in assenza di perdita della disponibilità del bene, che si sostanzia in un collegamento negoziale destinato a realizzare un’operazione economica complessa. L’alienante vende a una società di finanziamento un bene di natura strumentale all’attività d’impresa, concordando con essa la concessione in leasing del medesimo bene dietro pagamento di un canone periodico; l’accordo è poi implementato dall’inserimento di un patto di opzione che consente al conduttore, scaduto il termine pattuito, di riacquistare la proprietà del bene a fronte del versamento della differenza tra la somma versata a titolo di canone di utilizzazione e il valore dello stesso.
Orbene, il negozio, per come articolato, si presta a violare la ratio del divieto di patto commissorio ove la somma, apparentemente versata a titolo di prezzo, venga in realtà corrisposta nell’ambito di un’operazione di mutuo e la pattuizione consenta al mutuante di soddisfarsi sul bene in caso...