Quasi in “zona Cesarini” l’Inps, con il messaggio 20.10.2022, n. 3805, fornisce ulteriori istruzioni per poter erogare, anche oltre i termini previsti e alla presenza di alcune specifiche situazioni, l’indennità una tantum di 200 euro introdotta dall’art. 31, D.L. n. 50/2022. Più nello specifico l’INPS amplia la casistica, tracciata nella circolare n. 73, che consente l’erogazione dell’indennità anche in assenza di retribuzione nel mese di luglio 2022.
La prassi richiamata aveva previsto che i 200 euro spettassero nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, Cisoa) o congedi. Con il recente messaggio vengono incluse nelle ipotesi che consentono l’erogazione anche l’aspettativa sindacale e la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore...