Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Aprile 2025

Ultimi chiarimenti tributari sui sequestri antimafia

Con la risposta all’interpello n. 46/2025 l’Agenzia delle Entrate ribadisce le indicazioni sugli obblighi tributari a carico degli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro antimafia.

L’ultimo intervento, in ordine di tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di adempimenti tributari a carico dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro ex D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) è contenuto nella risposta all’interpello 25.02.2025, n. 46.Con il documento l’Agenzia ribadisce i contenuti di prassi dalla stessa già emanati in materia, per tutti la risposta a interpello n. 276/2021, ma anche la più recente risoluzione 2.09.2024, n. 45/E.L’Agenzia delle Entrate richiama, in primo luogo, le disposizioni dell’art. 51 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) che, in primo luogo, al c. 1, stabilisce che i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano a essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'art. 6 del Tuir, con le medesime modalità applicate prima del sequestro e, successivamente, al c. 3-bis descrive il particolare trattamento riservato ai beni sequestrati configurabili come “immobili patrimonio”, per i quali viene disposta la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile (come avviene, ad esempio, con l’Imu).In definitiva, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che all'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di sequestro antimafia ha ritenuto applicabile (vedasi la circolare n. 156/E/2000) la disciplina relativa all'eredità giacente...

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